S T A T U T O
Della libera associazione volontaria
AMICI NEL MONDO
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Denominazione – Sede
Art. 1 – E’ costituita la libera associazione volontaria AMICI NEL MONDO con sede in Postal, via Stazione 37, operante nella Provincia di Bolzano.
Principi animatori
Art. 2 – L’associazione non ha fini di lucro, non è segreta e si basa sui principi del volontariato, dell’altruismo e della fratellanza disinteressata.
Pertanto essa si fonda:
a) sul disinteresse e sulla gratuità nello svolgimento dell’attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona;
b) sull’esigenza di perseguire condizioni per la solidarietà indiscriminata, l’amore universale e l’effettiva liberazione dell’uomo, promovendo ed operando per il benessere di tutti gli esseri viventi, per la pace e l’armonia fra tutti i popoli, prestando servizi e soccorsi alle persone sofferenti senza alcuna distinzione di razza, religione, casta e nazionalità;
c) su un diretto impegno nel civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con le strutture pubbliche e con le forze sociali operanti in sintonia con le finalità del volontariato.
d) E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Scopi
Art. 3 – L’associazione si propone scopi altruistici, umanitari e di solidarietà nei confronti di tutti gli esseri umani, nel rispetto della loro identità, in particolare:
a) il servizio sociale per persone, famiglie e comunità bisognose e/o disabili;
b) la promozione della solidarietà fra le persone e fra i popoli nonché la difesa dei diritti umani.
Oggetto
Art. 4 – per la realizzazione delle proprie finalità, l’associazione svolge i seguenti tipi di attività:
a) organizzazione di centri e iniziative per la raccolta, la spedizione e la distribuzione di cibo, vestiti, medicine ecc. per popolazioni bisognose;
b) assistenza ai bambini che vivono in condizioni familiari disagiate o non consone al proprio sviluppo fisico, mentale e interiore.
c) Quant’altro necessario per e in coerenza con il raggiungimento degli scopi dell’associazione.
Organi dell’associazione
Art. 5 – L’Associazione sarà retta democraticamente mediante gli organi direttivi: assemblea generale, consiglio direttivo.
Assemblea generale
Art. 6 – L’Assemblea generale dei soci viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o, se impedito, da chi lo sostituisce con comunicazione scritta contenente data e ordine del giorno.
L’Assemblea approva in sede ordinaria il rendiconto consuntivo e preventivo, determina l’importo annuale della quota sociale, nomina il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventuali altri membri del Consiglio Direttivo.
Presidente
Art. 7 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, anche in giudizio; in particolare:
a) controlla e stimola l’attività dell’Associazione nel perseguimento delle sue finalità.
b) presiede l’assemblea generale dei soci ed il consiglio direttivo.
c) Sostituisce nei casi d’urgenza, il consiglio esercitandone i poteri.
d) In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice-presidente.
e) Svolge inoltre ogni altro compito demandatogli dalle disposizioni vigenti dello statuto.
Consiglio Direttivo
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
E’ composto dal presidente, dal vice-presidente, dal tesoriere, dal segretario e da almeno due consiglieri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, e i membri possono essere rieletti.
L’elezione per il rinnovo delle cariche avverrà ogni quadriennio, entro il mese di maggio.
Tutti i soci maggiorenni sono eleggibili.
Il Tesoriere è responsabile, unitamente al Presidente, dei rapporti economici con enti, ditte e privati ed amministra i fondi dell’Associazione, depositandoli fino alla loro utilizzazione per le finalità associative, presso Istituti di Credito, dietro indicazione del Consiglio Direttivo.
Il Segretario coadiuva il Presidente e cura la corrispondenza.
I consiglieri, non rivestenti la qualifica di presidente, segretario o tesoriere, si occupano delle attività per le quali sono stati incaricati dal Consiglio e controllato l’attività del Tesoriere.
Il consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti.
Dalle riunioni del consiglio viene redatto verbale dal Segretario, da sottoscriversi dallo stesso e dal Presidente.
Soci
Art. 9 – L’ammissione di nuovi soci sarà accolta dal Consiglio direttivo e il numero non è limitato.
Sono soci onorari coloro il cui contributo economico all’associazione valga a legittimarne tale qualifica, a giudizio del consiglio direttivo, nonché alcuni missionari per il loro sostegno morale all’associazione.
Sono soci ordinari coloro che si impegnano a pagare la quota annuale di associazione, stabilita alla data odierna (giugno 2004) nella misura di 13 euro.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
Le cariche e le prestazioni dei soci sono assolutamente gratuite; il rimborso delle spese sostenute è ammissibile solamente verso formale documentazione delle stesse.
E’ vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni o con provvedimento a maggioranza assoluta del consiglio direttivo, per comportamento contrastante con i principi e le finalità dell’Associazione.
Amministrazione
Art. 10 – L’Associazione terrà i seguenti libri e registri:
a) registro dei soci .
b) registro delle assemblee del consiglio direttivo e dei soci
Nel bilancio consuntivo configureranno i beni mobili ed immobili, i contributi ed i lasciti ricevuti, sia da privati che da enti pubblici, nonché tutte le uscite e le spese per i fini sociali.
Patrimonio sociale
Art. 11 – Il patrimonio sociale e le risorse economiche saranno costituiti da contributi volontari, donazioni, lasciti e offerte di diversa natura.
Scioglimento
Art. 12 – Il patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altre associazioni benefiche di volontariato con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662.
Art. 13 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applica la normativa vigente.